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STATUTO ASD NORDICWALKINITALY

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Comune di Venezia un'associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione “Associazione Sportiva Dilettantistica NORDICWALKINITALY”, in breve “ASD NORDICWALKINITALY” di seguito indicata come “Associazione”.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L’associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2. AMBITO DI OPERATIVITÀ

L'associazione è un centro permanente di vita associativa apolitica e aconfessionale a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ARTICOLO 3. SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L'associazione ha lo scopo di:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, sia a livello amatoriale che agonistico, con particolare riguardo al Nordic Walking e attività affini;

b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nell’attività sportiva sopra

indicata;

d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;

e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

h) formare gli istruttori di Nordic Walking e di seguire la loro specializzazione correlando il Nordic Walking

con altre discipline sportive ed attività relative al benessere fisico;

i) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal CIO, dal CONI e a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Italiana e dell’Ente di promozione sportiva a cui aderisce e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

L’Associazione potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Società aventi finalità analoghe alle proprie.

L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio annuale.

L’Associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

ARTICOLO 4. SOCI

I soci dell’Associazione possono essere persone fisiche o Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’ Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

La validità della qualità di socio efficacemente e conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo ed al pagamento della quota associativa. La qualifica di socio da diritto:

-  partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

-  candidarsi per ricoprire le cariche associative;

-  partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

I soci sono tenuti:

-  all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

-  collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

-  astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione;

-  pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 8. PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per recesso, morosità, esclusione o a causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ARTICOLO 9. RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;) entrate derivanti da prestazioni di servizi

convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività

economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni

anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

ARTICOLO 10. FONDO COMUNE

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ARTICOLO 11. BILANCIO D’ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dall’ 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario di ciascun esercizio sociale da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati da convocare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 12. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione: 

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora l’assemblea decida di nominarlo ).

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell’ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti.

ARTICOLO 13. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria avverrà minimo 8 (otto) giorni prima mediante affissione di avviso presso la sede legale e nei locali presso i quali l’Associazione svolge la propria attività sportiva. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria,

elettronica, fax, messaggio telefonico o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 14. FUNZIONAMENTO E VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

I soci e i consiglieri non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d’interessi.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee.

ARTICOLO 15. ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto economico e finanziario;

b) procede, previa determinazione del numero, alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed,

eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal

presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) Delibera sull’esclusione dei soci;

e) approva gli eventuali regolamenti e le loro modifiche.

ARTICOLO 16. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4 ) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

ARTICOLO 17. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica e da far pervenire non meno di cinque giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

-  curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

-  redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;

-  nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;

-  deliberare sulle domande di nuove adesioni;

-  fissare la quota annuale di adesione all’Associazione;

-  redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da presentare all’assemblea per

l’approvazione;

-  predisporre i regolamenti interni;

-  deliberare in merito a tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

-  deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;

-  nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

-  deliberare in merito a tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

-  affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

I Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive avente la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall'incarico.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18. COOPTAZIONE

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione cooptando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio originariamente eletti, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ARTICOLO 19. PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale, la firma dell'Associazione e attua i deliberati del Consiglio. Se motivi di urgenza impongono atti o delibere il Presidente può attuarle ma è impegnato a convocare il Consiglio in breve tempo ( 3 giorni) per la necessaria ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 20. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (QUALORA ELETTO)

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci e resta in carica 4 anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee.

ARTICOLO 21. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci preventivi e ai Rendiconti economico-finanziari annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

ARTICOLO 22. SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

La destinazione del patrimonio residuo dovrà avvenire a favore di altra Associazione o Società o Enti che persegua finalità analoghe, ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 23. DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

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